Non coglie nel segno l'articolato ricorso del professionista, spaventato dalla prospettiva di perdere incassi per l'istituzione di una nuova farmacia sul territorio. Il legislatore ha individuato nel numero di abitanti del Comune da servire un requisito già di per sé sufficiente a decidere l'autorizzazione a una nuova sede: le liberalizzazioni, osservano i giudici amministrativi, servono proprio a rimuovere gli ostacoli all'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Viceversa la motivazione risulta necessaria quando l'ente locale decide di non istituire l'ulteriore farmacia pur in presenza di una popolazione eccedente di oltre il 50% la soglia stabilita
Ancora: non è affatto detto che i nuovi esercizi debbano per forza essere aperti in zone scarsamente popolate o in aree dove non vadano a «pestare i piedi» alle farmacie preesistenti; anzi, è del tutto «fisiologico» che i bacini di utenza finiscano in qualche modo per intersecarsi. Il principio di potenziamento della rete perseguito dal legislatore vale anche per i piccoli Comuni, dove il «contingentamento» delle farmacie è caratterizzato dal criterio topografico oltre che da quello demografico. E non ha buon gioco il farmacista che per bloccare la nuova sede ricorda la presenza in zona di un dispensario. Non ricorrono i presupposti per invocare il principio dell'assorbimento.
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