Questo quanto previsto dal decreto del ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 di ieri e già in vigore. Il decreto specifica che non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: l'interdetto e l'inabilitato; chi è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria; chi è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso; chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; chi è stato condannato con sentenza irrevocabile per diversi reati come, ad esempio, delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria. Stoppato anche chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente, il suo coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, il creditore e il debitore dell'impresa insolvente e chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente: non potranno essere nominati commissario giudiziale o straordinario.
