L'utilizzo del trust nell'ambito di una procedura di concordato preventivo è legittimo e non contrasta con le disposizioni imperative che il nostro ordinamento detta in materia concorsuale. È questo principio ribadito dal tribunale di Ravenna, ufficio fallimenti, con il decreto del 4 aprile 2013. Nel caso di specie, il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità ed ammissibilità della messa a disposizione della procedura di concordato preventivo di alcuni immobili, di proprietà di un soggetto terzo rispetto alla procedura, attraverso l'istituzione di un trust di scopo con efficacia condizionata all'omologa del concordato preventivo. Attraverso il trust, quindi, si intende destinare la liquidazione di beni esterni al patrimonio della società assoggettata a concordato, a rendere fattibile e garantire l'ottenimento di percentuali concordatarie di soddisfazione che, diversamente, non sarebbero state raggiunte. In particolare, lo scopo del trust era di destinare il ricavato della vendita degli immobili apportati al trust, in favore dei creditori e fino alla concorrenza della percentuale prevista per i creditori chirografari, con restituzione dell'eventuale avanzo in favore del disponente. Il tribunale afferma che non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.
Compito dell'interprete, prima, e del giudice, poi, è verificare la compatibilità dello schema giuridico creato di volta in volta con le norme imperative e di ordine pubblico presenti nel nostro ordinamento e, valutare la meritevolezza degli obiettivi che la medesima struttura intende realizzare. Lo scopo di consentire alla procedura concorsuale di godere di attività di cui diversamente non avrebbe goduto e segregare tali attività alla procedura attraverso un trust è, quindi, «uno scopo legittimo e meritevole di tutela (in quanto introduce una condizione migliorativa per i creditori concorsuali) nel limite in cui», afferma il tribunale, «il nominando commissario giudiziale, anche in deroga alle disposizioni contrattuali disciplinanti il vincolo fiduciario, possa assumere la funzione di protector con onere del trustee di acquisirne il parere favorevole prima di procedere agli eventuali atti di alienazione a terzi dei beni vincolati».
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