Il pericolo di visione da parte di terzi malintenzionati di tutti bambini dimostra l'illegittimità del trattamento. E non basta la richiesta dei genitori a giustificare le riprese.
Nel caso specifico il sistema di videosorveglianza, dotato di webcam, dava la possibilità ai genitori di controllare i locali in cui stavano i propri figli minori durante il periodo di permanenza al nido. L'asilo ha fatto presente che la webcam sarebbe stata installata sia per motivi di sicurezza a protezione dei beni e delle persone, sia per soddisfare le richieste dei genitori. Inoltre la sicurezza, secondo l'asilo, sarebbe garantita da un doppio livello di password per l'accesso tramite internet e dall'impossibilità di registrare o di copiare i fotogrammi su altri supporti digitali.
Il garante si è attivato d'ufficio, appresa la notizia dalla stampa, e ha constatato la violazione del codice della privacy per molte ragioni. Anche se il garante non ha chiuso completamente le porte a una videosorveglianza mirata, giustificata da reali esigenze di arginare effettivi pericoli e in idonee condizioni di sicurezza.
Nel caso di Ravenna, invece, la videosorveglianza è stata giudicata sproporzionata rispetto alla finalità di tutela dell'incolumità fisica dei minori: una finalità del tutto lecita, ma che, secondo il garante, deve essere assicurata cercando di salvaguardare anche altri interessi fondamentali, tra i quali quello alla riservatezza dei bambini. Infatti, per considerare proporzionata l'utilizzazione dell'impianto, occorre che presso i luoghi che ospitano i minori sussistano significative situazioni di obiettivo rischio, tali da renderne effettivamente necessaria l'installazione. Ciò potrebbe capitare, per esempio, se l'asilo nido è situato in un contesto ambientale difficile. In assenza di notizie sulla pericolosità del sito l'installazione della webcam all'interno dell'area didattica riservata ai minori non è necessaria e neanche proporzionata.
In ogni caso, anche quando l'installazione della webcam interna è giustificata e proporzionata, il garante sottolinea che la finalità di tutela della sicurezza dei minori non richiede necessariamente forme di collegamento via web con i genitori: il controllo a distanza di mamma e papà non è finalizzato alla tutela della sicurezza dei minori, ma solo a placare eventuali ansie o curiosità dei genitori. Secondo il garante anche i sistemi di sicurezza adottati facevano acqua: non assicuravano che la visione delle riprese restasse circoscritta ai soli soggetti muniti di credenziali; la visione da parte dei genitori abilitati non era limitata esclusivamente alle attività del proprio figlio, ma si estendeva anche alla condotta degli altri minori iscritti e dei docenti.
Il garante ha, dunque, dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all'asilo nido l'ulteriore trattamento delle immagini.
©Riproduzione riservata
