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Indennità in tempi stretti

del 06/03/2010
di: di Daniele Cirioli
Indennità in tempi stretti
Termine breve per la richiesta di disoccupazione con requisiti ridotti da parte di lavoratori sospesi di ditte artigiane. La domanda, infatti, va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione attività e non entro l'ordinaria scadenza annuale (31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento). Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 6577/2010.

Lavoratori sospesi di ditte artigiane. La legge n. 2/2009 (conversione del dl n. 185/2008 con le misure anticrisi) ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, le modalità per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti da parte dei lavoratori sospesi. In particolare, le nuove norme stabiliscono che tale domanda non deve più essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell'attività, utilizzando lo specifico modello SR72 (DS/Sosp) che è altresì abilitato alla richiesta di prestazioni di disoccupazione ordinaria. L'Inps spiega che requisito per il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria è il possesso da parte del lavoratore di un'anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione, mentre per il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è il possesso da parte del lavoratore di un'anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell'anno precedente quello della sospensione. E precisa che è cura della sede Inps verificare la presenza del secondo dei requisiti, in assenza di quelli per il diritto alla prestazione ordinaria. In entrambe le ipotesi, la concessione della prestazione è legata alla verifica dell'intervento integrativo dell'ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata. Anche in questi casi il lavoratore deve rendere all'Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), mediante la compilazione dell'apposita sezione del modello DS/Sosp.

Disoccupazione ordinaria. Riguardo alla disoccupazione ordinaria, inoltre, l'Inps precisa che l'eventuale svolgimento di una attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (per esempio come apprendista, come socio di cooperativa) non preclude la possibilità di accoglimento della domanda di disoccupazione, in presenza di tutti i requisiti. Anche nel caso particolare in cui questa attività venga svolta nel periodo che intercorre tra la data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione e il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni). Inoltre, l'Inps spiega che in caso di maternità indennizzata con inizio entro 8 giorni dalla data di cessazione di un rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione è fissato a 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a titolo di maternità.

Lavoro intermittente. Infine, l'Inps precisa che un contratto di lavoro intermittente che non preveda l'obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità, indipendentemente dalla sua durata può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, per i periodi di mancato lavoro. A tal fine, l'Inps verificherà l'assenza di contribuzione per questi periodi.

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