
Per le cessioni intracomunitarie il dl 331/93 impone l'obbligo di verificare la validità del numero di identificazione Iva del cliente. A tal fine l'Unione europea ha predisposto un archivio ad hoc denominato Vies (Vat information exchange system). La ratio della norma è da ravvisarsi nell'inversione del normale funzionamento dell'Iva prevista per le operazioni soggette a reverse charge. Nel caso di specie le operazioni intracomunitarie, dove vengono individuati il cessionario o il committente quali debitori d'imposta. Per analogia anche nelle nuove ipotesi previste dal citato comma 6-bis dell'art. 21, essendo anche qui imposto il sistema dell'inversione contabile, si rende indispensabile poter verificare la partita Iva della controparte. Per effettuare detto controllo si potrebbe utilizzare, impropriamente, il sistema Vies ma il legislatore nazionale dal 2011, recependo il Regolamento comunitario 904/2010, ha modificato il criterio di inserimento degli identificativi Iva. Ora, nel data base transitano esclusivamente gli operatori autorizzati a effettuare le operazioni intracomunitarie mentre, prima della riforma, erano visibili tutte le partite Iva nazionali. Da sottolineare che, dal 2003, anche la Spagna ha attivato un apposito Registro degli operatori intracomunitari, denominato Roi, ma dello stesso avviso non sono stati la maggior parte degli altri stati dell'Unione europea. Il legislatore nazionale è corso ai ripari inserendo, dal 29 aprile 2012, l'art. 35-quater nel decreto Iva, con il fine di rendere disponibili, a chiunque, con servizio di libero accesso, le informazioni di tutte le partite Iva nazionali.
A oggi è presente un rilevante gap informativo nella verifica delle partita Iva comunitarie e, di fatto, risulta, arduo controllare i codici Iva dei soggetti passivi europei, che non siano stati autorizzati o non abbiano richiesto il nullaosta per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie. L'Unione europea non ha ancora fornito un'adeguata risposta in merito, e la direttiva 2010/45 poteva rappresentare l'occasione giusta per colmare la lacuna informativa. Comunque, in attesa dell'implementazione del data base comunitario, potrebbe rivelarsi utile effettuare un controllo nei singoli archivi nazionali sempre se attivati dalle rispettive amministrazioni fiscali.
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