
L'amministrazione finanziaria sottolinea che l'interpretazione fornita dalle sezioni unite è conforme alle posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 14/E del 26 febbraio 2003 e n. 22/E del 16 maggio 2005.
In passato la giurisprudenza aveva sovente assegnato la giurisdizione in materia al giudice amministrativo. Tuttavia, evidenzia la risoluzione, a seguito della citata pronuncia della Cassazione diviene ora consolidato l'orientamento secondo il quale i provvedimenti di rifiuto all'iscrizione o di cancellazione dall'anagrafe delle onlus sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), del dlgs n. 546/1992. Disposizione, quest'ultima, che rende impugnabili presso le Ctp «il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari».
Pertanto, conclude la risoluzione delle Entrate, nella gestione del contenzioso pendente le strutture territoriali dovranno tenere conto dell'interpretazione fornita dalle sezioni unite, avendo cura di segnalare nella relazione all'Avvocatura dello stato il difetto di giurisdizione ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo o ordinario. Si ricorda infine che, come chiarito dalla circolare n. 22/E del 2005, parte nel giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale è sempre la direzione regionale che ha emesso l'atto impugnato.