
Fino al 31 dicembre 2009, comunque, questo disallineamento non provocava problemi, poiché le previgenti disposizioni in materia di territorialità delle intermediazioni, dettate dalla lettera f-quinquies) del quarto comma dell'art. 7, dpr 633/72 (così come rettificate dalla legge n. 88/2009), dichiaravano fuori campo Iva le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni effettuate fuori della Comunità. Il discorso è cambiato con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, della nuova disciplina della territorialità delineata dalla direttiva n. 8 del 2008, le cui disposizioni sono state recepite con il citato dlgs n. 18/2010. Nella nuova disciplina, infatti, le prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi non sono più regolate da criteri speciali di territorialità, ma ricadono nella regola generale che individua quale luogo della prestazione il domicilio del committente soggetto passivo. Di conseguenza, l'intermediazione commissionata da un'impresa italiana è ora in ogni caso territoriale nel nostro paese, indipendentemente dal luogo in cui è effettuata l'operazione intermediata. In mancanza di una modifica all'art. 9, n. 7), pertanto, la prestazione di intermediazione relativa a vendite di beni «allo stato estero» per conto di un soggetto passivo italiano, divenuta territorialmente rilevante, sarebbe inoltre risultata, come più volte segnalato da ItaliaOggi, imponibile, in contrasto con l'art. 153 della direttiva 112. Opportunamente, quindi, il dlgs n. 18/2010 ha finalmente provveduto ad allineare la norma nazionale a quella comunitaria, estendendo il trattamento di non imponibilità previsto dall'art. 9, n. 7), anche ai servizi di intermediazione «relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità». Deve ritenersi che la modifica normativa, seppure formalmente in vigore dal 20 febbraio 2010, sia applicabile anche alle operazioni effettuate precedentemente, non soltanto perché l'art. 5 del dlgs 18/2010 retrodata la decorrenza delle disposizioni al 1° gennaio 2010, ma soprattutto perché il trattamento di non imponibilità (o di esenzione con diritto a detrazione, secondo la terminologia comunitaria) si fonda su una norma precisa e incondizionata della direttiva.
Operazioni creditizie, finanziarie e assicurative. L'art. 9 del dpr 633/72 è interessato da un'altra modifica apportata dall'art. 1 del dlgs 18/2010, ossia l'abrogazione del n. 12), che dichiarava non imponibili le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 dell'art. 10, allorché effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari oppure relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità. Per conseguenza, le predette operazioni (concessione di crediti, assicurazioni, operazioni relative a valute, a titoli e a quote sociali, ecc.) costituiscono in ogni caso operazioni esenti. Si tratta di una modifica formale, priva di riflessi sostanziali, dato che è stato contemporaneamente integrato l'art. 19, comma 3 del dpr 633/72, al fine di stabilire che le operazioni esenti in esame, se effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari oppure relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità, si considerano operazioni con diritto alla detrazione.