
Le imprese interessate sono quelle di autotrasporto merci in cono terzi, classificate alla voci tariffa 9121 e 9123 le quali devono calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 18 marzo 2013 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica; calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2013 la percentuale di riduzione dell'11,70%.
L'impresa che ha versato il premio di autoliquidazione in unica soluzione, senza applicazione dello sconto, può utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24; se l'impresa si è invece avvalsa del pagamento in forma rateale (quattro rate), l'importo pagato in misura superiore al dovuto può venire utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2013. Tuttavia, stante l'imminente scadenza del 16 maggio (termine di pagamento della seconda rata del premio di autoliquidazione), l'Inail precisa che, nel caso in cui si riscontrino difficoltà a effettuare la rideterminazione delle rate, il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di agosto, ricalcolando l'intero importo dovuto a titolo di autoliquidazione, suddividendo tale importo per 4 e calcolando sulle rate successive alla prima gli interessi. In questo caso, dunque, i minori importi che risultano dovuti per la prima e la seconda rata andranno sottratti dalla rata di agosto ricalcolata.