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Polizze assicurative amministratori, istruzioni dai consulenti del lavoro

del 05/03/2010
di: Valerio Stroppa
Polizze assicurative amministratori, istruzioni dai consulenti del lavoro
L'inerenza del costo trascina la deducibilità, anche con riferimento alle polizze assicurative in favore di dipendenti o dirigenti. È «innovativo e opinabile», pertanto, il principio affermato dalla sentenza n. 28004/2009 della Cassazione che, circa la deducibilità da parte del datore di lavoro dei premi assicurativi dovuti alla compagnia per infortuni del personale, ha negato la deduzione in quanto tali costi «pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono diretti alla produzione del reddito». Lo ricorda la Fondazione Studi Consulenti del lavoro con il parere n. 7/10, relativo al corretto trattamento tributario delle polizze assicurative morte, infortuni e rischi professionali con riferimento all'amministratore di una società. «Il reddito», si legge nel documento, «è costituito dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, dunque non si comprende come il costo che è stato riconosciuto come inerente non concorra alla formazione del reddito». Si ricorda, ancora, che le polizze pagate dalle società per assicurazioni volte a risarcire l'amministratore in caso di infortuni o malattie professionali sono deducibili senza limitazioni dal reddito d'impresa e non imponibili in capo al manager. Trattamento fiscale analogo per i premi assicurativi corrisposti dall'azienda per la stipula di polizze atte a garantire amministratori e/o dipendenti da eventuali azioni risarcitorie esperite da soggetti terzi lesi.

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