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Banche, sostitutiva da gestire con cautela

del 09/05/2013
di: Valerio Stroppa
Banche, sostitutiva da gestire con cautela
Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari stipulati all'estero da maneggiare con cautela. Se è vero che la presenza di un pre accordo predisposto in Italia può far scattare la tassazione, l'uso indiscriminato di questo principio da parte del fisco «avrebbe effetti negativi anche con riguardo ad aspetti diversi da quello strettamente tributario». Lo dice Assonime nella circolare 13/2013, a commento della risoluzione 20/2013 delle Entrate. L'Agenzia ha ritenuto che nonostante la mancanza del presupposto di territorialità, il contratto di finanziamento a medio-lungo termine stipulato all'estero paga l'imposta sostitutiva ex dpr 601/73 se preceduto da accordo scritto formato sul territorio nazionale (ItaliaOggi 29/3). Assonime condivide, ma con un'avvertenza. In base alle norme del codice civile il contratto si conclude quando viene raggiunto l'accordo su tutti gli elementi, «tanto quelli principali quanto quelli secondari». La presenza di una minuta o di un carteggio preliminare («term sheet») che emerga in sede di controllo non sempre potrà quindi ritenersi sufficiente per applicare il prelievo. Anche perché questi documenti hanno funzione essenzialmente «storica e probatoria della fase delle trattative», ma non vincolano le parti.

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