
La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche un adeguamento, con decorrenza 8 maggio, dell'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione è pari al Tur (0,50%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 6% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo nel limite del 60%;
- per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6% annuo;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al prime rate deve intendersi sostituito da quello al Tur (0,50%). L'importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali (2,50%).