Rivalutazione 2013. Dall'anno 2000 le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall'articolo 11 del dlgs n. 38/00. Il primo stabilisce che, ogni anno, dal 1° luglio, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite venga rivalutata in base dell'indice Istat. Il secondo sistema di rivalutazione si applica, comprendendo anche il primo, se e nell'anno in cui si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione (articolo 20 della legge n. 41/1986). L'attuale operazione di rivalutazione delle rendite decorre dal prossimo 1° luglio 2013 per durare fino al 30 giugno 2013; tiene conto della variazione effettiva Istat del 3,02%.
Settore industria. Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua diventa euro 76,11 (euro 73,88 fino al 30 giugno). I limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 15.983,10 (in precedenza euro 15.514,80) ed euro 29.682,90 (in precedenza euro 28.813,20).
Premi parasubordinati. La rivalutazione del minimale e massimale del settore industria aggiorna anche i premi dovuti dai lavoratori parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000, infatti, ha stabilito che la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per co.co.co. e lavoratori a progetto è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Nel caso di mini co.co.co. (cioè dei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Questi dunque i valori di riferimento dal 1° luglio 2013: minimale mensile pari a euro 1.311,92 (euro 1.292,90 fino al 30 giugno); massimale mensile euro 2.473,57 (euro 2.401,10 fino al 30 giugno).
Settore agricoltura. Dal 1° luglio nel settore agricolo il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02 (euro 23.414,89 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale.
Medici raggi X. Sempre dal 1° luglio varia anche la retribuzione annua d'assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 59.273,59 (euro 57.536,00 fino al 30 giugno).
Assegno una tantum. Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum spettante ai superstiti, sempre dal 1° luglio, passerà all'importo di euro 2.108,62 (euro 2.046,81 fino al 30 giugno). Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi x e dalle sostanze radioattive, invece, l'importo dell'assegno è rapportato alla retribuzione di euro 59.273,59 in base alle seguenti percentuali: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.
