Luoghi di lavoro. L'allegato IV del Tu elenca i requisiti dei luoghi di lavoro, prescrivendo, tra l'altro, che in essi o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi (punto 1.13.1.1) e che i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi (punto 1.13.3.1). Sui due punti, i consulenti del lavoro hanno chiesto parere al ministero in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 63, comma 1, del Tu sicurezza il quale, appunto, prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
I chiarimenti. Il ministero spiega che, nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerato che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico-assistenziali nel «luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze», è da ritenersi che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.
