Criminalità del profitto
Il ricorso della curatela fallimentare è accolto soltanto rispetto al valore dei beni sottoposti all'atto ablativo. Per il resto risulta infondato, specie laddove sostiene la tesi della facoltatività del sequestro preventivo ex «231»: il carattere obbligatorio della confisca disciplinata dall'articolo 19 del dlgs, 231/01, infatti, scaturisce direttamente dalla sua natura di sanzione principale e autonoma affermata con chiarezza dalla disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità da reato per gli enti. E la giurisprudenza sottolinea la natura afflittiva e la funzione di deterrenza del sequestro ex «231»: si tratta di una misura adottata nell'azione di contrasto nei confronti dei patrimoni accumulati dalla cosiddetta «criminalità del profitto».
Presupposti
e ricorrenza
Non regge la tesi della facoltatività fondata sul richiamo al dato testuale della norma, secondo cui quel «può» sarebbe sufficiente a trasformare in sanzione facoltativa la confisca di valore: il ricorso a una locuzione del genere si giustifica osservando che il giudice deve comunque verificare la sussistenza di una serie di condizioni prima di dare il via all'ablazione del profitto o del prezzo del reato. E infatti per adottare la misura cautelare ex «231» devono ricorrere due presupposti: l'impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o del profitto; l'equivalenza di valore tra i beni confiscati e il prezzo o il profitto derivante dal reato. Insomma: da questo punto di vista non c'è alcuna differenza con la confisca per equivalente regolamentata dal codice penale (articoli 322-ter, 640-quater, 644 cp).
Adempimenti necessari
Riguarda proprio l'entità dei beni sequestrati rispetto al valore dell'illecito profitto conseguito l'unico motivo di ricorso accolto: è oramai superata la giurisprudenza secondo cui il Riesame non dovrebbe occuparsi di verificare il valore dei beni da sottoporre alla misura, rimandando gli «adempimenti estimatori» alla successiva fase della confisca. Non c'è infatti ragione per ritenere che anche in fase cautelare si possa giustificare un profitto sproporzionato. Nella specie risultano sequestrati un locale a piano terra a Bari, una multiproprietà a Cortina d'Ampezzo e alcuni conti correnti per un controvalore di profitto del reato ipotizzato pari a soli 160 mila euro, davvero un po' troppo anche a voler garantire in modo certo la pretesa dello Stato: la difesa ha dimostrato come uno dei conti bancari da solo basterebbe a coprire tutta la cifra. La parola torna al Riesame.
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