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Cartelle rinfrescate

del 05/03/2010
di: di Andrea Bongi
Cartelle rinfrescate
La cartella di pagamento si rifà il look e spiega tutto sulle iscrizioni a ruolo di contributi e premi effettuati direttamente dall'agenzia delle entrate.

L'operazione di manutenzione straordinaria della cartella di pagamento si era necessaria a seguito dell'intervento normativo operato dall'articolo 32-bis del dl n.185/2008, sulla base del quale gli uffici dell'agenzia delle entrate, procedono all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti a titolo di contributi previdenziali e premi nonché interessi e sanzioni relativamente alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Si tratta, ad esempio, del recupero dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti a seguito di accertamenti o ordinarie attività di liquidazione e controllo formale della dichiarazione dei redditi dagli stessi presentata.

Le modifiche alla cartella di pagamento sono contenute in un provvedimento, a firma del direttore dell'agenzia delle entrate, pubblicato ieri sul sito internet dell'agenzia delle entrate.

La necessità di procedere ad un adeguamento della cartella esattoriale, si legge nel testo del provvedimento stesso, deriva dal fatto che la citata disposizione normativa comporta l'iscrizione a ruolo di crediti aventi una natura extra tributaria la cui spettanza è di un ente diverso da quello che procede al recupero, con la conseguente necessità di dover fornire al contribuente, proprio all'interno dello strumento di pagamento, ogni utile informazione in ordine all'esatta disciplina di tali crediti.

Le modifiche in oggetto riguardano quindi non tanto il corpo della cartella di pagamento, che rimane sostanzialmente quello finora conosciuto, bensì i c.d. «fogli avvertenze» che costituiscono di fatto un allegato al documento di pagamento stesso.

In particolare, grazie al provvedimento direttoriale di ieri, le nuove cartelle di pagamento saranno arricchite di un ulteriore allegato contenente le avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dei crediti aventi natura previdenziale.

Fra le più importanti informazioni contenute nei suddetti nuovi allegati figurano le istruzioni relative a quando e a chi presentare il ricorso. Trattandosi infatti di crediti di natura previdenziale e non tributaria, l'eventuale ricorso dovrà essere presentato al Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ricade la sede Inps preposta ad esaminare la posizione del contribuente.

Il termine per contestare il ruolo e la cartella di pagamento non è quello ordinario di 60 giorni dalla sua notifica, valevole per i ruoli aventi natura tributaria, bensì di soli 40 giorni.

Eventuali richieste di rimborso, si legge nelle nuove avvertenze, dovranno essere presentate alla sede Inps competente ad esaminare la posizione del contribuente.

La richiesta di sospensione potrà essere proposta dal contribuente all'ufficio che ha emesso il ruolo (agenzia delle entrate).

Nelle ulteriori avvertenze allegate alla nuova cartella esattoriale sono poi riportate anche le modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori dovuti in aggiunta all'importo dei contributi previdenziali e dei premi richiesti.

Si tratta naturalmente di precisazioni di estrema importanza in assenza delle quali più di un contribuente, preso visione che il ruolo era di provenienza dell'agenzia delle entrate, poteva essere tratto in inganno circa le modalità ed i tempi dell'eventuale impugnativa con tutte le conseguenze del caso.

La pubblicazione del provvedimento direttoriale di ieri sul sito internet dell'agenzia delle entrate assume la stessa valenza della ordinaria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale grazie al disposto normativo contenuto nell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008).

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