La ritenuta d'acconto nei pignoramenti verso terzi
La ritenuta d'acconto nei pignoramenti verso terzi
del 05/03/2010
di: Andrea Bongi
Nei pignoramenti presso terzi via libera alla ritenuta d'acconto. L'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 15 del 78/2009 grazie al provvedimento direttoriale di ieri nel quale sono riepilogati e spiegati tutti i passaggi della nuova procedura. Sono sostanzialmente quattro i passaggi fondamentali attraverso i quali si snoda la nuova procedura che riguarda i pagamenti eseguiti con pignoramenti presso terzi che rivestano la qualità di sostituti d'imposta. Per ognuno dei soggetti interessati, debitore, creditore pignoratizio e terzo erogatore, sono previste appositi obblighi e operazioni da compiere. Vediamo in sintesi come si articola la nuova procedura di riscossione coattiva dei crediti. Effettuazione della ritenuta. Il terzo erogatore presso il quale è effettuato il pignoramento, se riveste la qualifica di sostituto d'imposta, deve operare, all'atto del pagamento stesso la ritenuta d'acconto nella misura del 20% a titolo di acconto dell'irpef dovuta dal creditore pignoratizio. Se però il terzo erogatore è a conoscenza del fatto che il credito è relativo a somme o a valori diversi da quelli soggetti al meccanismo della ritenuta d'acconto si asterrà dall'effettuare la ritenuta stessa. Adempimenti del terzo erogatore. Dopo aver effettuato la ritenuta il terzo provvederà al suo versamento nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nonché a comunicare al debitore l'ammontare dei pagamenti effettuati al suo creditore e le ritenute effettuate. Provvederà poi ad inviare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione attestante le somme erogate e le ritenute effettuate ed, infine, indicherà nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme pagate e le relative ritenute. Adempimenti del creditore pignoratizio. Quest'ultimo dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite e le ritenute subite anche nelle ipotesi in cui si tratti di redditi soggetti al meccanismo della tassazione separata. Adempimenti del debitore. Se è tenuto alla presentazione del modello 770 il debitore dovrà indicare nella stessa i dati del creditore e la natura delle somme sulle quali è stato eseguito il pignoramento. Non dovrà però effettuare le operazioni di conguaglio dal momento che la tassazione definitiva delle somme è operata dal creditore pignoratizio. Da oggi quindi la nuova procedura è pienamente operativa grazie alla funzione attuativa svolta dal provvedimento firmato ieri dal direttore dell'agenzia delle entrate.