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Compensazioni sopra soglia al via

del 05/03/2010
di: di Franco Ricca
Compensazioni sopra soglia al via
Al via le compensazioni «sopra soglia» dei crediti annuali Iva. Da questo mese i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale 2010 entro il 28 febbraio scorso possono compensare il credito anche oltre il tetto di 10.000 euro. Il modello F24 deve però passare obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle entrate.

Il quadro normativo. Con l'art. 10 del dl 78/2009 è stato stabilito che i crediti Iva possono essere utilizzati in compensazione orizzontale oltre l'importo di 10.000 euro annui:

- solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito e

- avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate.

Inoltre, per compensare crediti oltre 15.000 euro annui, è necessario che la relativa dichiarazione rechi il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile (in aggiunta alla firma del contribuente). In considerazione dei tempi di presentazione della dichiarazione unificata, allo scopo di non rinviare eccessivamente l'accesso alla compensazione, è stata accordata ai contribuenti che intendono compensare (o anche chiedere a rimborso) il credito la possibilità di presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma, e dunque già dal mese di febbraio. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate del 21/12/2009, infine, è stata definita la disciplina attuativa dell'utilizzo obbligatorio del canale telematico dell'agenzia delle entrate per la trasmissione dei modelli F24. In tale contesto è stato previsto, tra l'altro, che la presentazione delle deleghe deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito. In proposito, nella circolare n. 1/2010 l'agenzia ha inoltre raccomandato «di procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni Iva con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento», in modo da avere la possibilità di rimediare all'eventuale scarto della delega da parte del sistema.

Decorrenza delle nuove disposizioni. Come chiarito nella citata circolare, i vincoli del dl 78/2009 riguardano le compensazioni di crediti esposti nelle dichiarazioni e istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2010, per cui non operano invece per le compensazioni di crediti pregressi. La stessa circolare ha inoltre chiarito che i vincoli, per i nuovi crediti, scattano solo quando si intende compensare un importo superiore alla soglia stabilita. Di conseguenza, le nuove disposizioni non si applicano per la compensazione:

- del credito annuale Iva 2008 e dei crediti trimestrali 2009, liberamente utilizzabili con i rispettivi codici tributo e anno di riferimento fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010

- dei crediti nuovi (es. annuale 2009), fino alla soglia stabilita.

Le suddette compensazioni restano sottoposte alle «vecchie regole», per cui possono essere effettuate già da gennaio 2010, pur senza avere presentato la dichiarazione annuale (la circolare suggerisce comunque di utilizzare i servizi telematici dell'agenzia).

Semaforo verde al credito 2009. Il credito Iva 2009, emergente dalla dichiarazione 2010, è il primo a sperimentare i nuovi vincoli. Nei mesi di gennaio e febbraio, i contribuenti che hanno chiuso la gestione 2009 in credito d'imposta, hanno infatti potuto utilizzare in compensazione il credito fino all'ammontare di 10.000 euro. Solo dal mese di marzo diventa possibile compensare oltre la predetta soglia, a condizione che la dichiarazione annuale sia stata trasmessa entro il mese di febbraio; inoltre, per compensare oltre 15.000 euro, è necessario che la dichiarazione stessa rechi il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile. Nel rispetto di tali condizioni, dunque, la compensazione oltre soglia potrà effettuarsi in occasione del prossimo appuntamento con il versamento unificato, fissato al 16/3/2010. Il modello F24 può essere presentato solo dopo dieci giorni dalla trasmissione della dichiarazione: è prudente presentarlo con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza.

Il limite alle compensazioni orizzontali. La normativa vigente pone un limite massimo di 516.456,90 euro per le compensazioni orizzontali dei crediti e per il rimborso in conto fiscale. Questo limite (che è elevato a un milione di euro per i subappaltatori in edilizia che si trovano in determinate condizioni) è riferito indistintamente e cumulativamente alle compensazioni e ai rimborsi di ciascun anno solare, indipendentemente dalla tipologia e dall'anno di riferimento del relativo credito.

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