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Fisco, cade la linea

del 05/03/2010
di: pagina a cura di Debora Alberici
Fisco, cade la linea
Il fisco non può far pagare le imposte all'imprenditore residente all'estero fondando l'avviso semplicemente sul fatto che il contribuente ha domicilio in Italia perché è amministratore di una società residente nel Belpaese e intestatario di utenze telefoniche. È quanto si evince da una sentenza (n. 5046 del 3 marzo 2010) della Corte di cassazione, con la quale la sezione ha accolto, per difetto di motivazione della decisione presa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, il ricorso di un imprenditore residente nel Principato di Monaco.

L'uomo aveva dichiarato di essere residente all'estero. Ma il fisco gli aveva contestato il fatto che il suo domicilio fosse in Italia, perché, aveva sostenuto l'ufficio, la società della quale era amministratore era residente nel Belpaese e alcune utenze (fra cui quelle telefoniche) erano intestate a lui.

Contro questa motivazione dell'avviso di accertamento il contribuente aveva fatto ricorso al giudice tributario. La ctp di Roma lo aveva respinto e la decisione era stata confermata in secondo grado. A questo punto lui ha fatto ricorso in Cassazione e questa volta ha vinto. I giudici lo hanno accolto con rinvio rispedendo gli atti alla commissione laziale. In realtà le motivazioni sono particolarmente laconiche ma c'è un dato che colpisce: da qualche anno a questa parte c'è stata una vera e propria stretta della giurisprudenza di legittimità contro contribuenti (in alcuni casi anche personaggi famosi e attori) che hanno spostato la residenza all'estero per non pagare le tasse in Italia. In alcuni casi un semplice affetto o la frequentazione di amici o attività di svago hanno dato ragione al fisco, sull'imponibilità dei redditi di lavoratori autonomi formalmente residenti in altri Stati. In questo caso, invece, la Suprema corte ha dato ragione al contribuente nonostante dalla sentenza sia emerso che questo era amministratore di un'azienda residente in Italia. In pratica, ha motivato la sezione tributaria, in tema di redditi di lavoro autonomo, l'ufficio non può recuperare a tassazione le detrazioni effettuate dal contribuente residente nel Principato di Monaco, sulla motivazione generica che lo stesso abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio.

Forse questa presa di posizione di Piazza Cavour, seppure denuncia soltanto un difetto di motivazione della sentenza dei giudici di merito, potrebbe segnare un'inversione di rotta. Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato le ragioni del contribuente.

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