
L'articolo 1, commi da 25 a 28 della legge n. 244/2007, infatti, ha previsto riduzioni delle imposte di registro e ipocatastali per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di edilizia residenziale comunque denominati.
Nel dirimere la questione, i giudici perugini hanno richiamato gli orientamenti della Corte di cassazione (sentenze n. 16835/2008 e n. 29648/2008), che ha interpretato le norme nel senso che il legislatore «non ha inteso dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare».
Conformandosi a tale principio, la Ctp di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente, che si era opposto al silenzio-rifiuto dell'Agenzia relativamente alla richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso. In tal senso anche la sentenza n. 26/01/10 della medesima Ctp umbra.