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Il beneficio non dipende dal Piano

del 05/03/2010
di: di Valerio Stroppa
Il beneficio non dipende dal Piano
Le agevolazioni fiscali relative ai piani urbanistici particolareggiati previste dalla Finanziaria 2008 si applicano ogni qual volta l'immobile compravenduto si trovi in un'area soggetta a uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato. Non rileva, dunque, che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo: è infatti possibile che il piano regolatore esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale funge da piano particolareggiato. È la conclusione cui è giunta la Ctp di Perugia con la sentenza n. 25/01/10, depositata il 18 gennaio scorso, che ha accordato a una srl il rimborso delle imposte versate in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute laddove fossero stati riconosciuti dall'ufficio i benefici tributari introdotti dalla Finanziaria 2008.

L'articolo 1, commi da 25 a 28 della legge n. 244/2007, infatti, ha previsto riduzioni delle imposte di registro e ipocatastali per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di edilizia residenziale comunque denominati.

Nel dirimere la questione, i giudici perugini hanno richiamato gli orientamenti della Corte di cassazione (sentenze n. 16835/2008 e n. 29648/2008), che ha interpretato le norme nel senso che il legislatore «non ha inteso dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare».

Conformandosi a tale principio, la Ctp di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente, che si era opposto al silenzio-rifiuto dell'Agenzia relativamente alla richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso. In tal senso anche la sentenza n. 26/01/10 della medesima Ctp umbra.

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