
La vicenda. Le riforme dello statuto e del regolamento dell'istituto previdenziale, fondamentali per riequilibrare i bilanci nel lungo periodo, approvate (in ritardo rispetto alla data ultima del 30 settembre 2012) il 10 novembre dall'assemblea dei delegati sono state rispedite al mittente il 30 gennaio 2012 con un lungo elenco (44) di rilievi. Una comunicazione che i legali dell'ente «hanno fortemente suggerito di impugnare in quanto la mancata impugnazione la renderebbe definitiva e configurerebbe acquiescenza. Il ricorso è già stato notificato ai ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze il 28 marzo. Se entro 30 giorni i ministeri non daranno il via libera alle misure il ricorso sarà depositato al Tar». Termine, quindi, che scade nelle prossime ore e che lunedì 29 aprile, in assenza di un ripensamento dei ministeri, farà scattare davanti alla giustizia amministrativa l'annunciata contestazione dell'atto ministeriale.
Con il ricorso al Tar Lazio, la Cassa dei ragionieri chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, della citata nota ministeriale del 30 gennaio 2013 e la condanna al risarcimento del danno patito nelle more dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nelle premesse, gli avvocati contestano «la natura precettiva delle osservazioni formulate nell'atto ministeriale. Inequivocabile, in tal senso, è il tenore testuale della nota in quanto si impiegano sempre «locuzioni verbali imperative». Numerosi e puntuali rilievi nei confronti della riforma con i quali si contestano le scelte della Cassa e soprattutto si chiedono modifiche precise. Questo modo di fare, si legge sul ricorso, lede l'autonomia riconosciuta all'ente (art. 2 del dlgs 509 del 1994) e valica «i limiti delle proprie attribuzioni di vigilanza». Dunque «la nota impugnata è viziata per eccesso di potere nella figura dello sviamento: è evidente che nel concreto esercizio che ne ha fatto il ministero, la potestà di vigilanza sulla cassa si è tradotta in un illegittimo e non previsto strumento di etero-direzione della politica previdenziale. Per i medesimi motivi l'atto è viziato per incompetenza, essendo assolutamente evidente che non spetta al ministero profondersi in valutazioni concernenti le determinazioni previdenziali della ricorrente». Segue, poi, nel ricorso la contestazione caso per caso di tutti i rilievi formulati dall'organismo vigilante e della quale, con molta probabilità, si occuperà nei prossimi mesi il Tar.