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Immobili donati dall'evasore, sequestro out

del 19/04/2013
di: di Debora Alberici
Immobili donati dall'evasore, sequestro out
Non può essere sequestrato l'immobile donato dall'evasore fiscale al figlio minore. Neppure se il contribuente ha mantenuto l'usufrutto dell'abitazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17719 del 18 aprile 2013, ha respinto il ricorso della procura di Milano. La vicenda riguarda un quindicenne di Milano. Sull'immobile ricevuto in donazione dai genitori le autorità hanno spiccato un sequestro nell'ambito di un'inchiesta per reati tributari. Lui si è opposto sostenendo che le attività illecite concernevano la madre e il padre, indagati per associazione per delinquere, e non lui direttamente. Fra l'altro la donna aveva mantenuto sull'abitazione l'usufrutto e quindi lui era titolare della nuda proprietà. Aderendo alla tesi della difesa il tribunale del capoluogo lombardo ha annullato la misura. Contro il dissequestro la procura ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Infatti la terza sezione penale lo ha respinto. Ciò perché, si legge nella breve quanto interessante pronuncia, il gravame della pubblica accusa è inammissibile, perché sostanzialmente diretto a prospettare vizi della motivazione, come tali non riconducibili alla categoria della «violazione di legge». Il ricorrente lamenta, infatti, che il tribunale non avrebbe considerato che l'indagata, madre del minore titolare della nuda proprietà, aveva mantenuto per sé la piena disponibilità degli immobili sequestrati essendone l'usufruttuaria. Questa obiezione, oltre a riguardare la valutazione dei fatto, è priva di fondamento, perché inidonea a giustificare l'avvenuto sequestro della nuda proprietà. Diritto del quale l'indagata certamente non ha la titolarità né potrebbe avere la materiale disponibilità. Né a tale conclusione potrebbe opporsi l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, laddove desume la non «fittizietà» dell'intestazione della nuda proprietà al minore dalla circostanza che l'intestazione stessa è in parte avvenuta ad opera di un soggetto estraneo al presente procedimento e in altra parte è avvenuta con l'intervento del curatore e del tribunale per i minorenni.
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