
Questo è il costrutto giuridico della sentenza del 12 aprile 2013 n. 65 della Corte costituzionale. Il fatto in concreto: l'articolo 3 della legge regionale Veneto del 27 dicembre 2011 n. 30 prevede una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni alle attività di commercio al dettaglio.
In particolare stabilisce che gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservando però la chiusura domenicale e festiva.
L'avvocatura dello Stato impugna tale legge ritenendola incostituzionale. Ricordando che tale norma introducendo una serie di vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali, lungi dal produrre effetti pro-concorrenziali, si porrebbe in aperto contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e quindi violerebbe l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.
I giudici della Corte costituzionale accolgono il ricorso e ritengono fondata la questione relativa all'articolo 3 della Lr Veneto n. 30/2011. Confermando che detta norma regionale pone una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio.
Tali disposizioni pertanto si pongono in contrasto con la disciplina statale in materia di rilancio economico e sociale.