I genitori rispondono direttamente per le infrazioni stradali commesse dai minori ma non subiscono anche il taglio dei punti patente per le azioni spericolate dei figli. Attenzione però all'obbligo di delazione. Non basta un semplice ricorso contro la multa per sospendere l'efficacia dell'invito di polizia stradale. Lo ha chiarito la prefettura di Lecco con una recente relazione sulle principali questioni stradali affrontate nel corso dello scorso anno (disponibile su www.poliziamunicipale.it). Delle violazioni amministrative commesse dal minore alla guida risponde sempre il genitore, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto. In buona sostanza nel verbale deve essere indicato come trasgressore l'esercente la potestà e non il minorenne che andrà però sempre citato nel testo della multa. E questa regola vale anche se il figlio non è più residente con il genitore che in ogni caso non subirà mai la decurtazione di punteggio a causa del minore. Ma attenzione alla delazione obbligatoria allegata ai verbali notificati a casa per posta. Specifica infatti l'ufficio territoriale del governo che vi è assoluta autonomia tra la multa originaria e l'intimazione alla identificazione del trasgressore. In pratica anche se viene annullata dal giudice di pace la multa automatica accertata per esempio per il passaggio con il rosso, l'interessato deve comunque rispondere all'invito della polizia sulla identificazione dell'autista eventualmente allegando motivazioni esimenti. Pena per il cittadino negligente l'applicazione della seconda pesante sanzione di 263 euro. E per ricorrere contro le decurtazioni illegittime è sempre competente il giudice di pace. In questo caso anche se nel frattempo è stato effettuato il pagamento del verbale. In attesa delle imminenti modifiche normative il pagamento rateale delle multe resta invece problematico in quanto basato sempre sul raddoppio della sanzione pecuniaria. In buona sostanza non è possibile rateizzare l'importo minino previsto per il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della multa. Occorre sempre fare riferimento all'importo praticamente raddoppiato della sanzione e per questa somma effettuare la richiesta di rateizzazione direttamente al comune, alla provincia o alla prefettura per le multe accertate dagli organi di polizia dello stato.