
La convenzione fissa i criteri e le modalità di accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, che debbono essere indicati in un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro.
In caso di carenza di liquidità, gli enti locali per fronteggiare il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre scorso o per i quali a tale data sia stata emessa fattura chiedono alla Cassa depositi e prestiti, entro il 30 aprile, l'anticipazione di liquidità da destinare ai suddetti pagamenti. La Cassa corrisponde le somme entro il prossimo 15 maggio, proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili sulla Sezione. L'anticipazione è restituita dagli enti locali con un piano di ammortamento a rate costanti, con durata massima di 30 anni, con scadenza annuale non oltre il 30 settembre di ogni anno (si veda articolo a fianco).
Per la richiesta dell'anticipazione è prevista una disciplina agevolativa rispetto al Tuel, in quanto è in deroga alle competenze del consiglio e alle norme che limitano il ricorso all'indebitamento.
La rata è comprensiva degli interessi che, per il 2013, sono pari al rendimento annuale dei Btp a 5 anni in corso di emissione, mentre per le erogazioni del 2014 il tasso di interesse è pari ai Btp emessi entro il 15 gennaio 2014.
Nel caso di mancato pagamento della rata annuale, l'Agenzia delle entrate, su comunicazione della Cassa depositi e prestiti, provvede a trattenere le relative somme, dai comuni inadempienti, all'atto del riversamento agli stessi dell'Imu riscossa con il modello F24 o tramite bollettino postale.
L'ente locale che ha ottenuto l'anticipazione di liquidità provvede all'immediato pagamento dei debiti, dandone comunicazione alla Cassa depositi e prestiti con una certificazione rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.
Il decreto sulla spending review ha istituito il fondo svalutazione crediti da iscrivere nel bilancio di previsione nella misura del 25 per cento dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi un'anzianità superiore a 5 anni. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto sui pagamenti prevede che gli enti che beneficiano dell'anticipazione, per i cinque anni successivi a quello in cui la stessa è stata concessa, hanno l'obbligo di iscrivere in bilancio il fondo svalutazione crediti pari almeno al 50% dei suddetti residui. Così come previsto nella norma originaria, possono essere esclusi dal calcolo i residui attivi che, sulla base di un parere motivato dell'organo di revisione, presentino la sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
Tale ultima disposizione rende, ulteriormente, difficile l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, in quanto si rende necessario l'accantonamento di consistenti importi.
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