Come si calcolano i valori. In caso di prodotti energetici, si prenderà a riferimento il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'Iva detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica. Invece, in caso di energia elettrica acquistata sul mercato, si prende il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità competente al netto dell'Iva detraibile, mentre per la quantità eventualmente autoprodotta si prende il corrispondente valore annuo del prezzo di mercato. Ai costi come sopra determinati, si devono detrarre gli incentivi sulla produzione energetica percepiti a qualunque titolo dall'impresa nell'annualità di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato. Il volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto corrisponde invece al valore del fatturato.
Necessaria l'iscrizione in un apposito elenco. Le imprese dovranno chiedere l'iscrizione in un apposito elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia o per la rideterminazione degli oneri di sistema. Tali elenchi saranno istituiti presso la Cassa conguaglio per il Settore elettrico. La richiesta avviene tramite un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti da presentare entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'annualità di riferimento. L'impresa dovrà altresì comunicare il codice Ateco inerente all'attività produttiva svolta dall'impresa, ai quantitativi di energia utilizzata, specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici, i valori dei rapporti previsti dalla normativa e i codici Pod identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita Iva.
