Per godere delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, l'acquirente deve dichiarare nell'atto di compravendita di non essere proprietario di un'altra casa di abitazione nel territorio del comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato, di non aver già fruito delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa su tutto il territorio nazionale e di impegnarsi a stabilire la residenza nel territorio del comune dove è situato l'immobile da acquistare, entro diciotto mesi dall'acquisto (qualora già non vi risieda). In sostanza, la Commissione, sulla base di una precedente ordinanza della Cassazione (3507/2011), ritiene che il periodo di diciotto mesi previsto per trasferire la residenza sia sollecitatorio e non perentorio; quindi, fa coincidere il termine per trasferire la residenza con la medesima scadenza triennale per cui è prevista la decadenza dell'azione impositiva di recupero dell'amministrazione finanziaria. Il richiamato articolo 76 del dpr n. 131/86, infatti, prevede che l'imposta di registro debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
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