
Secondo Equitalia sarebbe da ritenere inapplicabile alla riscossione esattoriale l'obbligo, che è imposto per tutti i provvedimenti amministrativi dall'art. 3 della legge 241/1990, di specificare negli atti il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione. Nonché l'autorità giudiziale competente a decidere. Questo, in quanto la legge pone il debitore in posizione di subordinazione all'amministrazione finanziaria e assoggetta la procedura a una disciplina speciale e semplificata. Per la Cassazione, invece, è essenziale che proprio «in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni». La Corte, quindi, contrariamente a quanto affermato in altre pronunce, ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei termini e delle modalità con cui il debitore può proporre opposizione e del giudice innanzi al quale può far valere le proprie ragioni. Queste informazioni devono essere contenute anche negli atti tributari, in base a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Con la sentenza 23010/2009 la Cassazione ha però preso una posizione meno rigida, sostenendo che la mancata o erronea indicazione nella pretesa fiscale del termine per proporre ricorso innanzi al giudice tributario e delle modalità per la costituzione in giudizio non comporta la nullità dell'atto, ma semplicemente non fa decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione. Per i giudici di legittimità, la nullità per l'omessa o incompleta informazione sugli elementi ritenuti essenziali dalla norma dello Statuto non è una conseguenza prevista dal legislatore, né l'inadempimento è assistito da altra sanzione. Tuttavia, si tratta pur sempre di un'irregolarità, in quanto lo scopo della norma è quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto. L'art. 7, inoltre, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari devono specificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di adottare l'atto d'imposizione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama o quantomeno deve essere riprodotto il suo contenuto essenziale.
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