Ma nel decreto troviamo anche misure di accelerazione al pagamento dei debiti che la p.a. ha con imprese e professionisti: diventa eccezionale lo sforamento dei termini previsti dal dlgs 231/2002. E si trovano anche: un po' di burocrazia in più per ottenere l'equa riparazione da processi lumaca (legge Pinto); la detassazione della cessione dei crediti verso la p.a. e la semplificazione degli atti di cessione (l'atto può essere autenticato dal segretario dell'ente; oneri notarili dimezzati e notifica della cessione con raccomandata).
Vediamo nel dettaglio queste novità.
SOMME VINCOLATE
I crediti verso la p.a. maturati fino al 31 dicembre 2012 godono di una particolare protezione: le somme destinate al lo pagamento sono insequestrabili e impignorabili.
Il decreto pone un vincolo che non consente storni a favore di terzi.
PAGAMENTI VELOCI
Con alcune norme ad hoc si mira a rendere effettivi i pagamenti dei debiti derivanti da transazioni commerciali (dlgs 231/2002), individuando responsabilità erariali e istituendo un apposito monitoraggio della corte dei conti.
Innanzitutto è istituita una procedura per rispettare i termini di pagamento: gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento.
L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento, entro il termine di scadenza previsto dal decreto legislativo 231/2002: questo sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. A questo punto se il dirigente responsabile non risponde alle osservazioni, oppure i chiarimenti forniti non sono accettabili, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla Procura regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento.
Quindi bisogna rispettare i termini di pagamento e se il pagamento non era dovuto la colpa ricade sul funzionario che ha autorizzato la spesa, il quale pagherà di tasca propria.
Rimangono però fermi i divieti di pagamento previsti dal decreto 123/2011: ad esempio spese fuori bilancio. In questo caso il divieto giustifica il mancato pagamento nei termini.
Più in generale il mancato rispetto delle norme sul pagamento dei debiti fino al 2012 espone a responsabilità amministrativa il funzionario pubblico che causerà una condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori: dovrà rimborsare l'amministrazione per tutte le somme pagate. E senza sconti da parte della magistratura contabile, cui il decreto fa divieto di esercitare il potere di riduzione dell'addebito.
CESSIONE CREDITI
Numerosi i vantaggi previsti per la cessione dei crediti verso la p.a.
Innanzitutto sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti.
Ci sono poi misure di semplificazione. In particolare l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni potrà essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice (ad esempio, il segretario comunale); in tale ipotesi la cessione si intende accettata ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia, invece, effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà.
La notificazione degli atti di cessione, anche se precedenti all'entrata in vigore del decreto, potrà essere effettuata direttamente dal creditore anche a mezzo di piego raccomandato con avviso di ricevimento (e non necessariamente con notifica dell'ufficiale giudiziario).
PROCESSI LUMACA
Viene introdotta una norma sull'esecuzione forzata a seguito della condanna dello stato a risarcire i danni da processi di durata irragionevole. In base alle nuove norme non saranno ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la tesoreria centrale e presso le tesorerie provinciali dello stato. I creditori, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, devono eseguire i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con atto notificato ai ministeri competenti, o al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiede il creditore, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Inoltre gli atti di pignoramento o di sequestro dovranno indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.