L'intervento preventivo della commissione di vigilanza è obbligatorio nel caso di allestimento di un «parco divertimento». Ma anche nel caso di allestimenti di spettacoli viaggianti che benché privi dei requisiti dei «parchi di divertimento», siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene. A causa del numero di attrazioni e della entità dell'afflusso di pubblico, creando così uno spazio sufficientemente definito. Questo è quanto contenuto nel parere del 18 marzo 2013 del ministero dell'interno, con il quale viene chiarito quando è necessario l'intervento della commissione di vigilanza in occasione di manifestazioni all'aperto nella quale vengono installate attrazioni dello spettacolo viaggiante. Le caratteristiche del parco divertimento, ricordano i tecnici, sono: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza, una chiara delimitazione dell'area (mediante recinzione permanente ovvero transenne), la presenza di entrate e di vie d'esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.