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Frodi carosello, costi inesistenti documentati detraibili

del 29/03/2013
di: di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Frodi carosello, costi inesistenti documentati detraibili
I costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili dal reddito; questo anche se l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento della c.d. «frode carosello». Tale principio, inoltre, trova applicazioni e valore retroattivo. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 41/1/13 emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria il 1° febbraio scorso. La sentenza di cui al commento prende spunto dalle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali n. 16/2012 che, all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, ha introdotto una modifica all'articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537/93 riconoscendo deducibili per l'acquirente, i costi di una c.d. «frode carosello». Gli stessi giudici hanno anche ritenuto che, tali costi, siano deducibili anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni; il tutto con applicazioni e valenza retroattiva. Nel caso trattato, le Entrate di Roma, sulla base di una constatazione della Guardia di finanza della Città eterna, rilevavano che la ditta emittente le fatture, aveva cessato l'attività da diversi anni. Conseguentemente notificavano un accertamento con cui rilevavano operazioni soggettivamente inesistenti, disconoscendo sia la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, che la detraibilità dell'Iva. La Commissione provinciale di Roma, confermando piena legittimità all'accertamento, rigettava il ricorso. Di diverso avviso la Commissione tributaria regionale del Lazio che, chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità dei costi realmente sostenuti, inerenti e di competenza, ne ha riconosciuto la piena deducibilità ai fini delle imposte dirette. Il collegio regionale, oltre a trarre sicuro spunto dall'abrogazione dell'articolo 75, comma 6, del dpr n. 917/86, (che ha consentito un ampliamento del regime di prova dei costi anche con mezzi diversi dalle scritture contabili) ha formato le sue conclusioni anche dai principi costituzionali di tassazione in ragione della effettiva capacità contributiva di ciascun contribuente; valorizzando, in tal modo, la deducibilità del costo sia pure confermato da un documento relativo ad operazioni reali, ma soggettivamente inesistenti. La Commissione regionale capitolina ha rilevato, poi, una netta distinzione tra la determinazione del reddito per le imposte dirette, (consentendo la deducibilità dei costi inerenti) e negando, invece, la detraibilità dell' Iva relativa. «L'Iva può essere ammessa in detrazione» osserva il collegio capitolino, «solo in presenza di fatture provenienti da un soggetto che abbia realmente eseguito la prestazione e versato le imposte». Il collegio aggiunge che, ragionando diversamente, tutto il sistema fiscale potrebbe accusarne gravi conseguenze sul piano dell'evasione d'imposta. Da considerare che, recentemente, anche la Commissione provinciale di Benevento chiamata a decidere su un caso analogo a quello trattato dai giudici regionali romani, nella sentenza n. 10/03/13 del 21 gennaio 2013 ha stabilito la deducibilità dei costi relativi alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Avendo rilevato la buona fede del contribuente, la Commissione provinciale ha consentito anche la detrazione dell'Iva.

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