Non può essere impugnato il provvedimento con il quale il fisco sospende il rimborso Iva nel caso penda a carico del contribuente un processo per frode fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 7630 del 26 marzo 2013, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Insomma, in presenza di un procedimento penale a carico del contribuente l'Erario dev'essere tutelato. Altrimenti l'atto di sospensione rientra fra quelli che, interpretando estensivamente le norme del processo tributario, può essere legittimamente contestato. «La disposizione cui all'art.38 bis, comma 3 del dpr n.633 del 1972, concernente la sospensione dei rimborsi d'imposta fino alla definizione del procedimento penale, si legge nel passaggio chiave della sentenza, instaurato a carico dell'istante, quando siano a lui contestati i reati di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti illecitamente emessi, delinea un meccanismo sospensivo solo in relazione alle ipotesi in cui sia stato instaurato, a carico dell'istante medesimo, un procedimento penale per i predetti reati, ed assolve alla funzione di tutelare l'interesse dell'Erario a recuperare, in via di autotutela, quanto eventualmente sarebbe stato percepito indebitamente dal contribuente, come nella specie». Ma non è ancora tutto. A maggior ragione si tratta pur sempre di una legittima facoltà dell'amministrazione estesa a tutte le ipotesi di applicabilità di sanzioni anche di altra natura, «giusta la novella introdotta col dlgs n. 472/97». In realtà, l'art. 23 del medesimo dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 nel fissare il principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti in favore di contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ancorché non definitivi, fa riferimento a qualsiasi tipo di pagamento, e quindi anche a quello in argomento, ed ha, quindi, implicitamente abrogato, quale norma successiva, avente rango non inferiore ed identica funzione cautelare alla precedente, l'art. 38-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la possibilità dell'Amministrazione di sospendere l'erogazione dei rimborsi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati.