
La delibera, per come è costruita, lascia, invece, trasparire che l'organo di indirizzo politico debba «costituire» la figura del responsabile, col proprio incarico. Niente di tutto questo. L'organo competente può e deve intervenire nel processo di eventuale attribuzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione solo laddove ritenesse di assegnarlo a soggetto diverso dal segretario comunale. L'assenza di tale precisazione è una grave lacuna della deliberazione, che potrebbe creare non poca confusione negli enti che non prendessero atto della nullità, comunque, della deliberazione stessa.
In secondo luogo, la Civit commette un errore rilevantissimo, nell'affermare che gli enti locali possano decidere se la nomina sia di spettanza di giunta o consiglio, al posto del sindaco. La delibera chiarisce bene che l'organo di «indirizzo politico» non è il consiglio, perché le competenze di questo sono tassativamente enumerate dalla legge. D'altra parte, non può essere nemmeno la giunta, in quanto essa dispone di competenza «residuale», cioè interviene se gli altri organi di governo non sono destinatari di poteri specifici. Ma, l'articolo 50, comma 10, del dlgs 267/2000 assegna al sindaco la competenza ad assegnare gli incarichi dirigenziali.
Dunque, solo il sindaco può incaricare il responsabile anticorruzione negli enti locali, laddove ritenga di sottrarre tale funzione spettante ex lege al segretario.
L'esclusività e tassatività dell'ordine delle competenze tra organi degli enti locali, priva di qualsiasi fondamento l'opinione della Civit, secondo la quale la potestà normativa potrebbe consentire di assegnare a consiglio o giunta indifferentemente il potere di nomina. Statuto e regolamenti locali non possono costituire l'ordine delle competenze degli organi, ma solo meglio definirle e specificarle.