Lavoratori svantaggiati. Il primo decreto, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerati svantaggiati i lavoratori che:
a) «non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) «non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3)» ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
c) «sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani» e appartengono al genere sottorappresentato, considerando i settori annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro effettuata dall'Istat.
Il provvedimento, emanato in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario Ce n. 800/2008, definisce una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo ordinariamente richieste per l'instaurazione di tali rapporti di lavoro (legge n. 92/2012).
Contratto di inserimento. Il secondo decreto rende operative le agevolazioni contributive riconosciute ai datori di lavoro che abbiano stipulato, dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2012 (il contratto risulta abrogato dal 1° gennaio 2013 dalla legge n. 92/2012), contratti di inserimento lavorativo donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile. In pratica, il provvedimento legittima gli incentivi contributivi di misura superiori al 25%, che rappresenta lo sconto minimo generalizzato.
