
La Suprema corte rinfresca la memoria a chi è addetto alle notifiche dopo le novità introdotte dalla legge di stabilità 2012: l'avvocato del ricorrente per cassazione riesce a ottenere il rinvio a nuovo ruolo della causa perché non gli è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore ex articolo 380-bis Cpc, vale a dire la disposizione procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. È quanto emerge dall'ordinanza 6752/13, pubblicata il 18 marzo della sesta sezione civile della Cassazione.
Via etere
Bisognerebbe usare sempre codici aggiornati, lascia intendere la Suprema corte. La legge di stabilità, all'articolo 25, ha modificato l'articolo 366 Cpc: al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «Ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».
E nel caso specifico il difensore del ricorrente ha specificato l'indirizzo Pec, come prevede l'articolo 25 della legge 183/11: ciò imponeva dunque la notifica via posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità, mediante il fax ai sensi dell'articolo 136, comma 3, Cpc.
Irritualità da emendare
Va ricordato, in proposito, che a mente dell'articolo 380 bis Cpc che il relatore della sezione, se appare possibile definire il giudizio con una pronuncia in camera di consiglio, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che la possono giustificare.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. In questo caso, dunque, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.
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