
Con il decreto del Mef 26 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2013) sono state dettate le modalità attuative dell'art. 5 del dlgs 229/2011.
Nel mirino ci sono i lavori in corso di progettazione o di realizzazione alla data del 21 febbraio 2012 e quelli avviati successivamente.
Alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti attuatori destinatari di finanziamenti a carico del bilancio statale è imposto l'obbligo di comunicare una nutrita batteria di informazioni di natura finanziaria, fisica e procedurale alla banca dati costituita presso la Ragioneria generale dello Stato.
Il decreto, in particolare, definisce il contenuto informativo minimo da rilevare e le modalità e regole di trasmissione.
A regime, la rilevazione dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale (alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno) e i dati dovranno essere resi disponibili entro i 30 giorni successivi. Solo per il 2013 è prevista una deroga: la rilevazione potrà essere effettuata al 30 giugno e la trasmissione tra il 30 settembre e il 20 ottobre.
Il puntuale adempimento dell'obbligo informativo costituisce presupposto fondamentale per l'erogazione del finanziamento, a pena di blocco dello stesso.
Tale disciplina si colloca nell'ambito del più ampio progetto di realizzazione di un sistema di programmazione, valutazione e monitoraggio della spesa pubblica per investimenti. L'obiettivo è quello di migliorare la gestione delle risorse finanziarie impiegate e di aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva di settore nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli interventi.
Per gli enti di minori dimensioni è prevista la facoltà di usufruire dell'ausilio della Rgs nella fase di start-up.
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