Gli accordi. L'utilizzo delle risorse, spiega l'Inps, dovrà avvenire esclusivamente in base agli accordi sottoscritti dalle singole regioni con il ministero del lavoro (si veda tabella) per l'erogazione di ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi apprendisti e lavoratori somministrati. Nello specifico le regioni potranno autorizzare le spese limitatamente alla risorse stanziate, tenendo conto che i fondi possono essere utilizzati per finanziare l'indennità (cassa integrazione, mobilità o disoccupazione) e la contribuzione figurativa cui hanno diritto i lavoratori; i quali, inoltre, in presenza dei requisiti, hanno titolo anche all'assegno familiare.
Ammortizzatori in deroga. I lavoratori destinatari degli ammortizzatori, nonché l'utilizzo temporale degli stessi trattamenti e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze delle singole regioni d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse. L'Inps, peraltro, può procedere all'erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza regionale, contenente i nomi dei beneficiari e il periodo di ammortizzatore concesso. L'Inps spiega che, per effetto di nuove istruzioni ministeriali, gli ammortizzatori in deroga possono essere erogati soltanto sulla base di verbali di accordo sottoscritti in sede istituzionale, come è anche ribadito negli accordi sottoscritti tra lo stesso ministero e le singole regioni e province autonome. E che, inoltre, le prestazioni sono soggette alle riduzioni di cui alla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2007 illustrata con la circolare n. 57/2007); nello specifico l'indennità di mobilità in deroga deve essere abbattuta del 10% dopo i primi 12 mesi di effettiva percezione dell'indennità (non contando quindi gli eventuali periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa); stessa cosa avviene nei successivi 12 mesi, periodo durante il quale la riduzione è 30% , nonché per gli ulteriori 12 mesi in cui l'abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.
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