
In tale pronuncia, il Giudice comunitario ha rilevato dapprima come non vi sia nelle fonti comunitarie un elenco tassativo di cause eccezionali e poi ha ribadito come nel settore del trasporto aereo la nozione di fatto straordinario indichi «un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine». Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che l'articolo 5 del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, o in genere di eventi atmosferici tali da costringere alla chiusura degli scali aeroportuali, possano considerarsi «eccezionali».
I Giudici europei hanno tuttavia statuito che sussiste l'obbligo in capo al vettore di prestare assistenza ai passeggeri a prescindere dall'evento che ha causato la cancellazione del volo e per tutto il periodo d'attesa fino all'imbarco su di un volo alternativo.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato come il passeggero al quale non sia stata fornita la dovuta assistenza abbia il diritto di ottenere il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli. La posizione assunta dalla Corte appare di notevole importanza in quanto, oltre ad aver chiarito quali siano gli obblighi in capo del vettore aereo in caso di cancellazione di un volo, ha delimitato il significato da attribuire al concetto di «circostanza eccezionale». Difatti, nelle aule giudiziarie, anche italiane, non sono mancate pronunce con le quali è stata quasi delineata una sorta di responsabilità oggettiva «da cancellazione» in capo ai vettori aerei, spesso condannati a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dalla normativa comunitaria pur in circostanze idonee a evidenziare l'assenza di una responsabilità diretta rispetto al disagio arrecato ai passeggeri. La Corte di Giustizia ha, però, fissato un limite oltre il quale il vettore potrà vedersi riconosciuta l'esimente dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal Regolamento 261/2004.
La Corte di Giustizia Europea è intervenuta a più riprese nelle controversie fra vettori e passeggeri, reinterpretando il Reg. Ce 261/04 e fornendo le linee guida per la tutela dei viaggiatori.
Nel trasporto internazionale di persone, fra le questioni sottoposte all'attenzione della Corte vi sono costantemente quelle relative agli obblighi in capo al vettore aereo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo e/o di ritardo prolungato e quella di prestare l'assistenza prevista dall'art. 8 della summenzionata fonte comunitaria. Due questioni strettamente collegate fra loro.
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