La determina precisa in primis che la norma si applica a tutti i contratti previsti dall'art. 3 del codice («contratti aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi»), con esclusione dei contratti sottratti all'applicazione del codice stesso (per esempio, i contratti di compravendita o di locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Per quel che riguarda, in secondo luogo, la forma elettronica, la determina specifica che «dall'esegesi letterale delle due disposizioni succedutesi nel tempo, detto obbligo appare circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all'utilizzo della scrittura privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito».
Di ciò ne è prova l'impiego della congiunzione avversativa «o», prima dell'espressione «mediante scrittura privata», che per l'Authority presieduta da Sergio Santoro «non depone nel senso di poter ritenere estendibile l'inciso in modalità elettronica anche alla stipulazione per scrittura privata». Quindi la modalità elettronica costituisce «una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa»: se la stipula dell'atto contrattuale avviene in forma amministrativa pubblica, la «forma elettronica» è l'unica modalità ammessa e la forma cartacea resta legittima soltanto in caso di scrittura privata.
Quando è ammessa la stipulazione per scrittura privata, l'Autorità chiarisce che è comunque facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale. Per «modalità elettronica» l'Autorità afferma che, anche in relazione a quanto prevede l'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, l'espressione utilizzata dall'articolo 11, comma 13 del dlgs 163/2006, «può essere intesa anche nel senso che, per la forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione, da parte dell'ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale».
Andrea Mascolini
