Ha ragione la società che vuole installare la mega-antenna e ha ottenuto l'annullamento della delibera consiliare. Ai comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici, come ospedali, case di cura e altri fabbricati del genere. L'amministrazione, tuttavia, non può introdurre astratte limitazioni alla localizzazione, che consistono criteri distanziali generici. In particolare risultano illegittime le norme che prescrivono distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle connesse all'esercizio degli impianti. E altrettanto vale per scuole, asili nido, immobili vincolati dalle soprintendenze e aree verdi. La copertura dei cellulari è interesse di tutti.
La pronuncia è in contrasto con una recente sentenza del Tar Puglia, la 1984/12, secondo cui la mega-antenna nel centro storico non s'ha da fare perché l'impianto di quasi venti metri di altezza stonerebbe senz'altro a pochi metri da un luogo di culto di interesse storico. In quel caso i giudici hanno invece sottolineato che la giurisprudenza interpreta la normativa nel senso che l'ente locale ha senz'altro facoltà di disciplinare, con un suo regolamento, i divieti d'installazione di impianti.
