Ciononostante, le possibilità per scongiurare l'azione contabile ci sono. E sono da ricercare nelle aperture che il giudice civile e quello amministrativo hanno riconosciuto in tema di invalidità del contratto o di annullamento in autotutela dei rapporti eccessivamente onerosi. Tuttavia, stando alle ultime pronunce in materia, non si può proprio dire che la giurisprudenza sia unanime sul punto. Il lungo braccio di ferro tra la provincia di Pisa (che aveva tentato di svincolarsi da un derivato annullando la delibera di affidamento in autotutela) e Dexia Crediop si è concluso con una sentenza favorevole all'istituto di credito (si veda ItaliaOggi del 28/11/2012) da parte del Consiglio di stato. Palazzo Spada ha infatti stabilito che la convenienza economica di un contratto derivato non può essere valutata in maniera isolata, ma occorre piuttosto avere riguardo all'impatto che il contratto derivato ha avuto sul costo complessivo del debito dell'ente. Un ulteriore freno è arrivato recentemente dal Tar Piemonte che prima di Natale (si veda ItaliaOggi del 22/12/2012) ha statuito che se gli enti locali non hanno scelto con gara la banca con cui sottoscrivere i derivati, non possono tentare (per svincolarsi dai contratti) l'escamotage dell'annullamento in autotutela, perché questo sarebbe adottato in carenza assoluta di potere. Affinché il «ripensamento» della p.a. sia legittimo sono infatti necessari due requisiti: che vi sia stata una procedura a evidenza pubblica a monte e che il potere di autotutela sia esercitato in relazione a vizi di legittimità del procedimento.