
Inadempimento formativo
Il T.u. apprendistato, tra l'altro, prevede (art. 7 del dlgs n. 167/2011) che, in caso di inadempimento della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire il raggiungimento dell'obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a pagare il doppio della differenza tra la contribuzione versata (in misura agevolata) e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato. In merito, il ministero fa due precisazioni. Prima di tutto che la formazione oggetto della violazione (e relativa sanzione) è quella cosiddetta formale. In secondo luogo che la sanzione, per ritenersi applicabile, devono ricorrere due requisiti: esclusiva responsabilità del datore di lavoro e gravità della violazione (cioè tale da impedire il fine formativo del lavoratore).
In questi casi, spiega il ministero, qualora sia ancora recuperabile la formazione, l'inadempimento deve essere oggetto di disposizione da parte degli ispettori. L'emanazione della disposizione, in tal caso, dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il debito formativo «il che appare», precisa il ministero, «proporzionalmente più difficile in relazione all'approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato» (in tabella, il calcolo previsto dal ministero in caso di rapporti di apprendistato con periodo di formazione di tre anni).
Il ministero aggiunge che in caso di applicazione della sanzione contributiva, gli ispettori dovranno adottare anche le altre consuete sanzioni amministrative legate al «disconoscimento» del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che costituisce «la forma comune di rapporto di lavoro».
Limiti numerici
Stessa sanzione della riconduzione a quella che costituisce «la forma comune di rapporto di lavoro», spiega il ministero, va applicata qualora gli ispettori riscontrino una violazione dei limiti numerici. La «trasformazione» dei rapporti, però, atteso che il contratto di apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza maggiorazione del 100%) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo.
Tutor aziendali
Il ministero, ancora, spiega che eventuali violazioni sulla presenza del tutor aziendale andranno sanzionate esclusivamente con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria d'importo variabile da 100 a 600 euro, diffidabile. In caso di recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500 euro.
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