© Riproduzione riservata i anni dal 2008 al 2011 l'esenzione era pari a 8 mila euro, dal 2012 si è scesi a 6.700 euro. Con la recente legge di stabilità, questo beneficio è stato confermato anche per il 2013, specificando però che la franchigia non deve essere considerata ai fini del calcolo dell'acconto Irpef per gli anni 2013 e 2014. «Con questa puntualizzazione i lavoratori frontalieri si troverebbero a dover anticipare una tassazione che l'anno successivo andrebbero a recuperare», osserva la Consulta dei Caf. «Infatti un contribuente con un reddito di questo tipo dovrà pagare nella dichiarazione 2013 (relativa all'anno d'imposta 2012) un acconto su 6.700 euro per un importo minimo di circa euro 1.400 (considerando il 23% quale aliquota del primo scaglione e calcolandone il 92% pari alla misura dell'acconto per il 2013). Somma che nel 2014 sicuramente recupererà in quanto i 6.700 euro non concorrono a formare il reddito complessivo». Un'anticipazione fiscale a saldo zero (non vi è infatti alcun aggravio), ma che può produrre effetti finanziari scomodi in una fase di crisi di liquidità. «Ci sembra che le disposizioni fornite dal ministero delle finanze non rispondano ad una logica di equità fiscale», puntualizzano i Caf, «considerato, tra l'altro, il particolare momento di crisi economica e la forte pressione fiscale. Auspichiamo, pertanto, una repentina modifica delle stesse e il conseguente ripristino delle regole che determinano le modalità di calcolo degli acconti d'imposta». Per denunciare al fisco italiano i redditi prodotti oltre frontiera (ed eventualmente quelli prodotti in Italia) i contribuenti devono utilizzare il modello Unico-Pf. Se il reddito percepito all'estero è pari a 20 mila euro, in dichiarazione finirà l'importo di 13.300 euro, al netto dell'applicazione della franchigia di 6.700 euro. Se in Italia il contribuente detiene solo l'abitazione principale (il cui reddito è deducibile), la base imponibile sarà quindi di 13.300 euro: collocandosi entro il primo scaglione Irpef, l'aliquota del 23% produce un'imposta lorda di 3.059 euro. Ipotizzando per semplicità l'assenza di detrazioni, tale importo dovrà essere decurtato nel quadro CE delle imposte pagate all'estero secondo le regole previste dall'articolo 165 del Tuir. Ma ai fini del calcolo dell'acconto si dovrà procedere senza tener conto dell'esenzione, ossia assoggettando alle aliquote Irpef l'intero importo di 20 mila euro.
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