
Esonero addizionale Aspi
Il primo chiarimento riguarda l'addizionale Aspi, introdotta dalla legge Fornero sul mercato del lavoro (legge n. 92/2012), in vigore dal 18 luglio. Nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, infatti, la legge Fornero ha introdotto l'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego) che sostituisce i trattamenti di disoccupazione e mobilità. Al finanziamento della nuova tutela, tra l'altro, ha previsto che si provveda con oneri maggiori applicati sui contratti di lavoro «flessibili» (affinché costino di più alle imprese). Dal 1° gennaio, pertanto, sui contratti a termine i datori di lavoro pagano l'addizionale contributiva dell'1,4%; la maggiorazione, tuttavia, non è dovuta per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti. Nel corso del Videoforum è stato chiesto a Pennesi di chiarire il campo di applicazione dell'esonero, nel silenzio della norma, e nello specifico è stato chiesto di precisare se l'addizionale possa essere esclusa ogni qualvolta ci sia un'assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, ovvero nei soli casi in cui l'assunzione a termine avvenga in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La risposta è stata quella più favorevole alle imprese. Pennesi, infatti, ha sostenuto che l'esenzione si applica sempre, cioè ogni qualvolta ci sia un'assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, senza necessariamente far riferimento ad assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Pertanto, c'è esenzione contributiva sia se la nuova assunzione a termine è effettuata in sostituzione di un dipendente in malattia o maternità (ipotesi di assenza con diritto alla conservazione del posto) e sia se effettuata in sostituzione di un dipendente che stia fruendo di un'aspettativa concessa dal datore di lavoro (ipotesi di assenza senza diritto alla conservazione del posto).
Call center e co.co.pro
Il secondo chiarimento riguarda il lavoro a progetto nei call center. Il decreto sviluppo (il dl n. 83/2012) ha stabilito un vincolo di legittimità per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate tramite call center «out bound» (tal è l'attività dei telefonisti che chiamano i clienti, a differenza dell'attività in bound che si verifica quando, invece, i telefonisti rispondono alle telefonate che provengono dalla clientela). In particolare, ha stabilito che l'utilizzo del lavoro a progetto è possibile solamente nelle ipotesi in cui sia prevista l'erogazione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. A questo punto, portando a esempio, il Ccnl vigente per il settore Telecomunicazioni, il quale nulla prevede in merito al corrispettivo da erogare ai co.co.pro. «out bound» dei call-center, è stato chiesto a Pennesi se sia legittimo continuare a erogare ai collaboratori in forza il corrispettivo precedentemente concordato con gli stessi e se sia possibile stipulare, a livello aziendale, un «contratto di prossimità» (ai sensi dell'articolo 8 del dl n. 138/2011). La risposta ha sottolineato il «vincolo» imposto dalla legge alla contrattazione collettiva per la legittimità delle co.co.pro. dei call center. Tuttavia, laddove la contrattazione nazionale nulla stabilisca in merito, è possibile ovviare mediante un'intesa specifica, a livello aziendale, ai sensi dell'articolo 8 del dl n. 138/2011 (contratto di prossimità).
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