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Conciliazione, assenza punita con il licenziamento

del 18/01/2013
di: di Daniele Cirioli
Conciliazione, assenza punita con il licenziamento
Quando il lavoratore non si presenta all'appuntamento fissato per la conciliazione il datore di lavoro può disporre immediatamente il licenziamento; se, invece l'assenza è giustificata la conciliazione è sospesa fino a 15 giorni. Per il ministero giustifica l'assenza non soltanto la malattia, ma ogni altro motivo familiare come, per esempio, la necessità di assistere un congiunto disabile. È quanto spiega la circolare n. 3/2013 (si veda ItaliaOggi di ieri) in cui il ministero del lavoro detta le prime istruzioni alla procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici, introdotta dalla riforma Fornero.

Conciliazione obbligatoria. La nuova procedura, obbligatoria, è propedeutica ai licenziamenti oggettivi dei datori con più di 15 dipendenti (5 se agricoli), imprenditori e non. Circa l'individuazione di tali licenziamenti (detti anche economici), il ministero elenca quei casi che la giurisprudenza ha già inquadrato come ipotesi di licenziamenti oggettivi.

Quando il datore può licenziare. La procedura ha lo scopo di deflazionare il contenzioso, auspicandosi una conciliazione fra le parti sulla risoluzione stessa o su altra soluzione anche alternativa al recesso: l'atto conciliativo, infatti, non è impugnabile. L'obbligatorietà impone al datore di non poter cessare il rapporto prima della conclusione del tentativo di conciliazione, anche se ciò non potrà andare molto lontano nel tempo attesa la previsione del limite massimo di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione d'intenzione di licenziamento da parte della direzione territoriale del lavoro (dtl) inviata dal datore. In alcuni casi, tuttavia, il datore può licenziare anche prima: è questo il caso, per esempio, dell'assenza del lavoratore nel giorno e ora fissata dalla dtl per la conciliazione. Infatti, precisa il ministero, la mancata presenza del lavoratore abilita il datore ad attuare il recesso, salvo che l'assenza non sia giustificata. In tale ultimo caso, invece, che ricorre in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (autocertificabile), è possibile la sospensione temporanea della conciliazione per 15 giorni al massimo. Il legittimo impedimento, per il ministero, può consistere in uno stato di malattia, ma anche in un altro motivo afferente alla propria sfera familiare: in ogni caso deve trovare giustificazione in una tutela prevista dalla legge o dal contratto. Come esempio il ministero fa «un intervento di assistenza ex legge n. 104/1992». Allo stesso modo, allora, si deve ritenere legittimo impedimento la malattia del figlio (ex dlgs n. 151/2001) o il grave lutto in famiglia, la partecipazione a esami, a concorsi ecc. Il motivo, aggiunge il ministero, va comunicato all'organo conciliativo il quale, se lo ritiene valido, accorda la sospensione per il tempo richiesto. Altra ipotesi in cui il datore può licenziare prima della chiusura della conciliazione è la mancata convocazione da parte della dtl. Quest'ultima, ricevuta la comunicazione del datore in cui dice di voler licenziare Tizio, deve entro 7 giorni convocare le parti (datore e Tizio), tenendo presente che la riunione deve esserci entro 20 giorni. In merito il ministero spiega che, trascorsi i primi 7 giorni (cosa che si apprende dalla ricevuta di ritorno della raccomandata postale o della Pec), il datore può procedere al recesso. Converrà, comunque, al datore attendere qualche giorno in più: se la dtl invia la raccomandata postale allo scadere dei 7 giorni, infatti, è facile che gli venga consegnata qualche giorno dopo lo scadere della settimana.

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