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Chiarimento Iva: cessione di crediti neutrale

del 18/01/2013
di: di Franco Ricca
Chiarimento Iva: cessione di crediti neutrale
La cessione del credito dell'operazione a esigibilità differita non fa sorgere il debito dell'Iva. Il chiarimento è arrivato ieri dall'agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi. Trova così soluzione un dubbio che riguarda non solo il regime di cassa, ma il meccanismo dell'esigibilità differita in generale (es. forniture agli enti pubblici), che si trascinava sino dalla riforma del 1997-1998. L'agenzia ha inoltre risposto ad altri quesiti riguardanti il regime Iva di cassa introdotto dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012.

Irrilevanza della cessione del credito. Com'è noto, nelle operazioni a esigibilità differita il contribuente diventa debitore dell'Iva non al momento di effettuazione dell'operazione, ma quando incassa il corrispettivo dal cliente. Era controverso se, in caso di cessione del credito, l'incasso dovesse considerarsi avvenuto (e l'imposta quindi dovuta). Sulla questione l'amministrazione non aveva ancora avuto occasione di far conoscere il proprio orientamento ufficiale, se si eccettuano due risalenti prese di posizione, una in senso affermativo della direzione regionale lombarda e una, più articolata, della direzione dell'Emilia-Romagna.

Il vuoto è stato colmato ieri dall'agenzia, che rispondendo ad un quesito di ItaliaOggi ha affermato di ritenere, alla luce della lettera delle disposizioni dell'art. 32-bis citato e dell'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72, che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta, in quanto l'incasso del prezzo della cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. Di conseguenza, il cedente dovrà corrispondere l'Iva relativa all'operazione originaria solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Questa condivisibile interpretazione, dal punto di vista operativo implica che, come precisa l'agenzia, il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà l'onere di informarsi sull'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché tale circostanza realizza l'esigibilità dell'imposta. In alternativa, conclude l'agenzia, qualora il soggetto passivo non voglia farsi carico di tale onere, potrà spontaneamente anticipare la corresponsione dell'Iva, includendola nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. È da osservare, al riguardo, che in tale ipotesi il cessionario/committente dell'operazione originaria potrebbe esercitare, se spettante, il proprio diritto alla detrazione, sicché dovrebbe essere informato dell'anticipazione.

Pagamento non in contanti. Qualora l'operazione ad esigibilità differita formi oggetto di pagamento con mezzi diversi dal contante, ad esempio bonifico bancario, l'amministrazione aveva già chiarito che, per stabilire il momento dell'incasso, il soggetto dovesse fare riferimento alle risultanze dei propri conti. Al riguardo, l'agenzia ha ora precisato che l'incasso si considera avvenuto nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza: vale, dunque, la cosiddetta «data disponibile», che indica il giorno dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Separazione delle attività. In relazione alla possibilità, per il contribuente che si avvale del regime di cassa, di evitare, attraverso l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, dpr 633/72, il differimento del diritto alla detrazione sugli acquisti afferenti operazioni oggettivamente escluse da tale regime, l'agenzia ha precisato che ciò non è possibile se le operazioni attive/passive escluse dal regime di cassa non possono configurare una attività separata ai sensi dell'articolo 36.

Note di variazione. Riguardo alle note di variazione, infine, integrando le precisazioni fornite con la circolare n. 44/E/2012, l'agenzia ha chiarito che qualora il contribuente in regime di cassa emetta/riceva note di variazione comportanti la riduzione dell'Iva a debito o l'aumento di quella detraibile successivamente all'avvenuta esigibilità dell'imposta originaria, potrà contabilizzarle nella prima liquidazione utile. Non è quindi necessaria, come si era prospettato nella domanda, la previa regolazione finanziaria della nota.

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