
Procedura obbligatoria. La nuova procedura, come accennato, è obbligatoria nei casi di licenziamento oggettivo da parte di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno più di 15 dipendenti o più di cinque se imprenditori agricoli (cioè datori rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300/1970). La procedura parte dalla comunicazione scritta che il datore di lavoro è tenuto a fare alla direzione del lavoro (Dtl) competente «in base al luogo in cui si svolge l'attività del dipendente da licenziare», da trasmettere inoltre, ma solo per conoscenza, anche al lavoratore interessato. Si tratta, in pratica, di un tentativo di conciliazione, in merito al licenziamento, per evitare il contenzioso: se va a buon fine, infatti, viene sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore un accordo che non è più opponibile.
La tempistica. Peculiarità della procedura è la tempistica: molto stretta, proprio perché finalizzata a deflazionare il contenzioso. Deve concludersi, infatti, entro 20 giorni dalla data dell'invio dell'invito alle parti a comparire (per il tentativo di conciliazione) da parte della Dtl. Quest'ultima, inoltre, è tenuta a trasmettere l'invito entro sette giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'intenzione di licenziare da parte del datore di lavoro (atto obbligatorio). La ristrettezza dei termini suggerisce al ministero di esortare all'utilizzo della Pec, in luogo del mezzo ordinario che è la raccomandata a/r.
Conciliazione omnibus. Secondo il ministero la nuova procedura potrà riguardare anche altre materie oltre quella specifica del licenziamento. Spiega la circolare, infatti, che, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto, è possibile «addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economia afferenti il rapporto come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il Tfr». La cosa appare possibile, precisa il ministero, «purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità».
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