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Pareggio di bilancio a scaglioni per tutte le p.a.

del 16/01/2013
di: di Giovanni Galli
Pareggio di bilancio a scaglioni per tutte le p.a.
L'obiettivo del pareggio di bilancio coinvolgerà tutte le amministrazioni pubbliche. Con partenza scaglionata tra il 2014 e il 2016. Lo prevede la legge 243 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. n. 12 di ieri, avente a oggetto «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione«. A eccezione del capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni della proposta di legge si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2014. La legge ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, che per l'Italia è attualmente il pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum. La legge ribadisce altresì l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/pil superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (60% del pil), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto, come spiega una scheda messa a punto dalla camera dei deputati, della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento, ai sensi del quale gli stati il cui debito supera il 60% del pil dovranno adottare interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.
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