Fatti concludenti
Bocciato il ricorso del correntista che pure evidenzia l'applicazione di interessi e commissioni «fuorilegge». L'annotazione in conto corrente di una posta di interessi non dovuta comporta un incremento del debito del correntista oppure una riduzione dei credito di cui il cliente ancora dispone, ma in nessun modo può risolversi in un pagamento a favore della banca, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore dell'istituto di credito. Le conseguenze sono tutt'altro che trascurabili: il correntista può soltanto agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui è fondato l'addebito non dovuto, in modo da poter recuperare una maggiore disponibilità di credito nei limiti del fido che gli è stato accordatogli. Deve invece essere escluso che possa agire la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, in una situazione del genere, si potrà dunque parlare soltanto dopo che si è concluso il rapporto di apertura di credito in conto corrente, quando la banca ha preteso dal correntista la restituzione del saldo finale che comprende gli interessi non dovuti e perciò da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
È appena il caso di evidenziare che, mentre ancora pende l'apertura di credito, non c'è stato alcun pagamento da parte del correntista che non si è avvalso della facoltà di effettuare versamenti, almeno prima del momento in cui, chiuso il rapporto con l'istituto di credito, egli provvede a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. Ecco perché, insomma, deve essere confermata la decisione di merito contraria a una ditta individuale che sottolinea come il correntista sia venuto meno all'onere di provare la corresponsione degli interessi.
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