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Ravvedimento Imu al capolinea la regolarizzazione

del 15/01/2013
di: di Sergio Trovato
Ravvedimento Imu al capolinea la regolarizzazione
Domani è l'ultimo giorno per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del saldo Imu con il pagamento di una mini sanzione del 3%. I contribuenti possono ancora avvalersi del ravvedimento breve, pagando il tributo dovuto entro 30 giorni dalla commissione della violazione. La scadenza del saldo Imu era infatti fissata per il 17 dicembre scorso.

Gli interessati non possono più fruire del ravvedimento sprint, che consentiva di regolarizzare la loro posizione pagando solo lo 0,2 per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza. Tuttavia, se entro il 17 dicembre il contribuente non ha versato, ha versato parzialmente o oltre questo termine il saldo Imu, ha ancora la possibilità di rimediare all'errore pagando comunque una mini-sanzione entro il 16 gennaio. In questo caso deve versare il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.

Da giovedì prossimo, 17 gennaio, come ultima alternativa rimane il ravvedimento lungo entro un anno dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Va però precisato che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30%. Peraltro, qualora sia il comune ad accertare la violazione, oltre alla sanzione ordinaria, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l'amministrazione comunale non abbia deciso, con regolamento, di fissare un tasso diverso che può arrivare fino al 5,5 per cento. Il comune può infatti aumentare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 165, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006).

Per perfezionare la sanatoria è richiesto che l'interessato provveda al pagamento del dovuto o integri quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. In effetti, il condono avviene nel momento in cui viene pagato l'intero debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. L'Agenzia delle entrate (risoluzione 35E/2102), nell'istituire i codici tributo per il pagamento della nuova imposta locale, ha precisato che i contribuenti possono procedere alla sanatoria delle violazioni commesse pagando sanzioni e interessi unitamente all'imposta dovuta. Occorre indicare l'oggetto d'imposta che si intende regolarizzare (fabbricati, aree edificabili) e l'ente al quale il versamento è diretto (stato, comune).

E' possibile però pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. A patto che l'ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che la legge fissa scadenze diverse (30 giorni o 1 anno) per mettersi in regola con il fisco, al fine di stabilire quale sanzione deve essere pagata, fa fede la data dell'ultimo versamento. Se questo è intervenuto oltre 30 giorni dalla data fissata dalla legge, si applica la disciplina della scadenza successiva e scatta la sanzione maggiorata. Quindi, chi non provvede a sanare la violazione entro il 16 gennaio, dal giorno successivo è tenuto a pagare la sanzione del 3,75%.

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